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Mapetherm: il cappotto termico di MAPEI

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L’utilizzo delle detrazioni è particolarmente complesso ed in continua evoluzione, in quanto richiede competenze specifiche non solo tecniche, ma anche giuridiche, fiscali ed economiche e per questo vi consigliamo di affidarvi a un tecnico professionista competente. Inoltre, non esiste mai un’unica soluzione: le possibilità di combinazione delle detrazioni all’interno dello stesso intervento sono numerose. MAPEI garantisce un supporto costante e completo ai professionisti sulla scelta delle soluzioni tecniche più idonee.

GUIDA ai “BONUS CASA” UNIFAMILIARE

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I.TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS
Scade il 31/12/2024
soggetti IRES Soggetti IRPEF 1092.307,7 €65%60.000 € Unità abitative Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
SUPER ECOBONUS - Scade il 30/09/2023 oppure il 31/12/2023 (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) Soggetti IRPEF
soggetti IRESSolo interventi trainanti
550.000 €110%
90%
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
55.000 €
45.000 €
Unità abitative yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF 1096.000 €50%48.000 € Unità abitative yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali)
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024 soggetti IRES Soggetti IRPEF 596.000 €50%
70-80%
48.000 €
67.200 €
76.800 €
Unità abitative Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
SUPER SISMABONUS*  - Scade il 30/09/2023 oppure il 31/12/2023 (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) Soggetti IRPEF
soggetti IRESSolo interventi trainanti
596.000 €110%
90%
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
105.600 €
86.400 €
Unità abitative yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025 soggetti IRES Soggetti IRPEF 550.000 €75%37.500 € Unità abitative yes-on yes-on Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF 105.000 €36%1.800 € Unità abitative no-on no-on Interventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Unità abitative Unità abitativa singola
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente

GUIDA ai “BONUS CASA” CONDOMINI

 SOGGETTI INTERESSATIANNI DI FRUIZIONESPESA MASSIMA AGEVOLABILE PER U.I.DETRAZIONEDETRAZIONE LIMITE PER U.I.TIPOLOGIA DI IMMOBILEDETRAZIONE CEDIBILESCONTO IN FATTURAINTERVENTI AGEVOLATI
ECOBONUS - Scade il 31/12/2024 soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 1092.307,7 €
40.000 €
40.000 €
65%
70%
75%
60.000 €
28.000 €
30.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici
SUPER ECOBONUS - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche) **soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 540.000 €
30.000 €
110%
90%
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
44.000 €
33.000 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi di coibentazione sulle superfici disperdenti verticali, orizzontali e inclinate degli edifici
BONUS RISTRUTTURAZIONE* - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF 1096.000 €50%48.000 € yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Manutenzione ordinaria (solo su parti comuni di edifici condominiali)
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
SISMABONUS* - Scade il 31/12/2024soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP596.000 €50%
75-85%
48.000 €
72.000 - 81.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dall’1/1/2017
SUPER SISMABONUS*  - Scade il 31/12/2025 con progressiva riduzione di aliquota (si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)**soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 596.000 €110%
90%
(Si veda tabella riassuntiva delle proroghe per le casistiche)
105.600 €  Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità abitative yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
ECO + SISMABONUS - Scade il 31/12/2024 soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 10136.000 €80%
85%
108.800 €
115.600 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari yes-on yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
yes-on
se il titolo edilizio è stato presentato entro il 16/02/2023
Interventi antisismici su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, volti anche alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - Scade il 31/12/2025 soggetti IRES Soggetti IRPEF Condomini soggetti IACP 540.000 €
30.000 €
75%30.000 €
22.500 €
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Unità immobiliari ad uso produttivo yes-on yes-on
yes-on
Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo
BONUS VERDE - Scade il 31/12/2024 Soggetti IRPEF Condomini 105.000 €36%1.800 € yes-on no-on no-on Interventi per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Legenda
soggetti IRES Soggetti IRES
Soggetti IRPEF Soggetti IRPEF
Condomini Condomini
Soggetti IACP (comunque denominati) Soggetti IACP (comunque denominati)
Unità abitative Fabbricato unico proprietario fino a 4 u.i.
Fabbricati con più unità immobiliari Fabbricati con più unità immobiliari
Unità immobiliari ad uso produttivo Unità immobiliari a uso produttivo
 Edifici di proprieta degli Istituti autonomi per le case popolari Edifici di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (comunque denominati)

* spesa massima in comune con bonus ristrutturazione ma solo se eseguiti contestualmente
** solo se l’edificio ha prevalenza residenziale in termini di superficie complessiva delle unità immobiliari che compongono l'edificio (al netto delle pertinenze)

Tutti i “BONUS CASA” e le soluzioni Mapei


consente la detrazione (fruibile dai soli soggetti IRPEF) pari al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, sino a un massimo di spesa di 96.000 euro a unità immobiliare. La detrazione viene fruita per 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle spese e spetta ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
BALCONI, TERRAZZE E COPERTURE


prevede una detrazione del 65% sulle spese sostenute da coloro che effettuano interventi di coibentazione dell’involucro edilizio (pareti, pavimenti, coperture), per un massimo di spesa pari a 92.307 euro a unità immobiliare (IVA inclusa, se si è soggetti passivi IVA). La detrazione viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione è prevista sino al 2024 per quegli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali e per le singole unità abitative (salvo proroghe). In particolare, se la detrazione interessa più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e riguarda gli interventi sulle parti condominiali, l’aliquota di detrazione viene elevata al 70-75% con una spesa massima agevolabile di 40.000 euro per singola unità immobiliare.


già presente fino al 2024 (Sismabonus ordinario 50-85%), la detrazione incentiva i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti, purché situati in zona sismica 1, 2 o 3. La spesa massima agevolabile è di 96.000 euro a unità immobiliare. Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari abitative o a destinazione produttiva, dove per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali. Da notare che gli interventi su edifici integralmente produttivi fruiscono solo del Sismabonus ordinario e non del Super Sismabonus.
PARETI INTERNE, TRAVI E PILASTRI
PAVIMENTI E SOLAI INTERNI


per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile fruire di una detrazione pari all’80-85% delle spese sostenute, a seconda del conseguimento di un salto di una o due classi di migliore rischio sismico, fino ad un massimo di 136.000 euro per unità immobiliare interessata. La detrazione viene ripartita in 10 rate annue di pari importo. La detrazione può godere dell'aliquota 110% qualora i lavori siano fatti congiuntamente a uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica.
PARETI INTERNE


il Decreto Legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020), convertito in legge ordinaria con la Legge 77 del 17 luglio 2020 e unitamente a tutte le ulteriori modifiche e integrazioni intervenute nel corso del tempo, ha introdotto nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento dell'aliquota di detrazione sino al 110% delle spese sostenute.
Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (eventualmente anche seconda casa). Questa limitazione non vale qualora gli interventi siano effettuati in contesto condominiale sulle parti comuni dell’edificio e per gli interventi strutturali rientranti Super Sismabonus.
Il “Super Ecobonus” è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti “trainanti”, in quanto in grado di estendere l’aliquota del 110% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Tre sono le tipologie di interventi trainanti: due sono relativi al sistema impiantistico mentre uno è relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia.
Tra gli interventi che possono usufruire del "Super Sismabonus", invece, rientrano, tra gli altri, quelli di ripristino o rinforzo dei collegamenti, l'introduzione di catene/tiranti, chiodature di elementi prefabbricati ad elementi preesistenti, interventi sulle coperture e sugli orizzontamenti finalizzati ad aumentare la capacità portante, cerchiatura di travi e colonne, consolidamenti murari.
A differenza del Sismabonus ad aliquote ordinarie (70-85%), il Super Sismabonus non necessita dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della riduzione di classe di rischio sismico. Tuttavia, dovrà essere verificata e asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro (detrazione fruibile 96.000 euro x 110% = 105.600 euro) a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi


il Decreto Legge 34/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 128 del 19 maggio 2020), convertito in legge ordinaria con la Legge 77 del 17 luglio 2020 e unitamente a tutte le ulteriori modifiche e integrazioni intervenute nel corso del tempo, ha introdotto nuovi incentivi volti alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, con un incremento dell'aliquota di detrazione sino al 110% delle spese sostenute.
Il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari (eventualmente anche seconda casa). Questa limitazione non vale qualora gli interventi siano effettuati in contesto condominiale sulle parti comuni dell’edificio e per gli interventi strutturali rientranti Super Sismabonus.
Il “Super Ecobonus” è garantito per 3 precise tipologie di interventi definiti “trainanti”, in quanto in grado di estendere l’aliquota del 110% anche alle detrazioni previste dall’art. 14 del D.L. 63/2013, che già godevano della detrazione del 50%-65%-70%-75%. Tre sono le tipologie di interventi trainanti: due sono relativi al sistema impiantistico mentre uno è relativo all’involucro. Si tratta in quest’ultimo caso della coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese variabile in funzione del numero di unità immobiliari (50.000 € per edifici unifamiliari o per unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, 40.000 € per condomini da 2 a 8 unità immobiliari, 30.000 € per condomini oltre le 8 unità immobiliari) moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
I materiali isolanti impiegati devono essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri Ambientali Minimi in edilizia.
Tra gli interventi che possono usufruire del "Super Sismabonus", invece, rientrano, tra gli altri, quelli di ripristino o rinforzo dei collegamenti, l'introduzione di catene/tiranti, chiodature di elementi prefabbricati ad elementi preesistenti, interventi sulle coperture e sugli orizzontamenti finalizzati ad aumentare la capacità portante, cerchiatura di travi e colonne, consolidamenti murari.
A differenza del Sismabonus ad aliquote ordinarie (70-85%), il Super Sismabonus non necessita dell'asseverazione da parte di un tecnico abilitato della riduzione di classe di rischio sismico. Tuttavia, dovrà essere verificata e asseverata la congruità delle spese da parte di uno dei tecnici coinvolti nel processo di riqualificazione e la spesa massima agevolabile è di 96.000 euro (detrazione fruibile 96.000 euro x 110% = 105.600 euro) a unità immobiliare. Diversamente rispetto al Super Ecobonus, non c'è una limitazione sul numero di unità immobiliari cui può applicarsi

PARETI INTERNE, TRAVI E PILASTRI
PAVIMENTI E SOLAI INTERNI


La Legge di Bilancio 2023 ha esteso fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di fruire del Bonus Barriere Architettoniche 75%, inizialmente introdotto con la Legge di Bilancio 2022 con scadenza prevista alla fine dell'anno passato.
Il Bonus Barriere Architettoniche riconosce una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute entro il 31/12/2023 per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti, anche nel caso di installazione di sistemi automatizzati atti ad assolvere tale scopo. L'aliquota di detrazione è pari al 75% delle spese sostenute su un massimale di spesa pari a:
  • 50.000 €, per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti
  • 40.000 € ad unità immobiliare, per edifici composti da 2 a 8 unità
  • 30.000 € ad unità immobiliare, per edifici composti da più di 8 unità.
La detrazione generata dall'intervento deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Ai fini dell'accesso alla detrazione è indispensabile che vengano rispettati i requisiti previsti dal D.M. n. 236 del 14/06/1989.


l’agevolazione prevede la detrazione pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa agevolata è sino a 5.000 euro a unità immobiliare a uso abitativo ed è recuperata con una detrazione equiripartita su 10 anni. Per questa tipologia di bonus non è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito

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Le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29/12/2022 pubblicata in GU n. 303 del 29/12/2022) è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2023 e ha introdotto importanti novità nell'ambito dei cosiddetti "bonus casa", andando a specificare alcune eccezioni a cui non si applica la diminuzione dell'aliquota di detrazione dal 110% al 90% prevista dall'art. 9 del Decreto Aiuti Quater (D.L. n. 176 del 18/11/2022).
Dunque, seppur con maggiori restrizioni, anche nel 2023 sarà possibile continuare ad accedere agli incentivi per la riqualificazione del patrimonio esistente e per la riqualificazione energetica e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini, introdotti dapprima con il D.L. 63/2013 (bonus ad aliquote ordinarie) e successivamente modificati dal D.L. 34/2020, che ha introdotto un'aliquota di detrazione pari al 110% della spesa sostenuta per determinati interventi.
Il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)ha inoltre esteso a tutte le detrazioni la possibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta derivato (disposizione recentemente modificata dal D.L. 11/2023). Lo stesso decreto ha inoltre dato alle banche la facoltà di acquistare il credito derivato dalle detrazioni. Il Bonus Facciate, invece, introdotto con l'art. 1 comma 219 della Manovra e prorogato per il 2022 con un abbassamento dell'aliquota di detrazione dal 90% al 60%, non è stato rinnovato per l'anno 2023. Per questa tipologia di interventi resta possibile l'accesso al Bonus Ristrutturazioni, con aliquota di detrazione pari al 50%.

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La cessione del credito e lo sconto in fattura

DISPOSIZIONI VIGENTI FINO 16 FEBBRAIO 2023:
Con il D.L. Rilancio, tutte le detrazioni per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente (a eccezione di Bonus Verde e Bonus Mobili) sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, è possibile cedere la totalità del credito (o anche solo le quote annuali di esso di cui non si usufruisce) corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. È possibile cedere anche il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, quello derivato dal recupero o restauro delle facciate e quello derivato dall'installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il credito può essere ceduto ai fornitori e ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). Diversamente dalla cessione del credito, lo sconto in fattura è un altro strumento messo a disposizione sempre dal D.L. Rilancio in alternativa alla detrazione diretta e alla cessione che consiste in un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta in quote annuali di pari importo. Il fornitore può anche lui a sua volta scegliere di non usufruire direttamente della detrazione così acquisita e può cedere il credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. In caso di generazione di credito di imposta derivato da Superbonus tramite sconto in fattura o rimasto a disposizione del committente per una successiva cessione in autonomia, deve essere richiesto dal committente apposito visto di conformità di un commercialista, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
L'opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, possono essere massimo tre in totale corrispondenti, ad almeno il 30%-30%-40% del suddetto stato di avanzamento lavori.
Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Ne deriva che:

  • in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;
  • in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente

Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d'imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.
Il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021, in ottica di contrasto alle frodi relative alle detrazioni e alle cessioni di crediti per lavori edilizi, ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venga utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (ad eccezione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente tramite modulo precompilato dell'Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d'imposta). L'obbligo del visto è inoltre ora esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti i lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto a bonus diversi dal Superbonus 110%. Viene esteso a tutti i bonus edilizi anche l'obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese.
L'obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste per questi unici due casi particolari:
1) per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio;a
2) per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
L'Agenzia delle Entrate può sospendere entro 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, fino a 30 giorni successivi, l'efficacia delle comunicazioni su tali cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini di un relativo controllo preventivo. Questo decreto legge 157/2021 è stato emanato il 10 novembre 2021 dal CdM ed è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Si applica a tutte le cessioni del credito e a tutti gli sconti in fattura che devono ancora avvenire a quella data. Le norme introdotte da questo decreto legge sono state poi inglobate e rese legge ordinaria inserendole dapprima nella legge di bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021) e successivamente nella legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 29/12/2022).

DISPOSIZIONI IN VIGORE A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO 2023:
Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023 ha escluso la possibilità di esercitare l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito al fine di godere del credito fiscale maturato a seguito di interventi relativi ai bonus edilizi. Tale esclusione si applica a tutte le tipologie di bonus richiamate nell'art. 121 del Decreto Rilancio e ss.mm.ii., salvo i seguenti casi:

  • per interventi soggetti al rilascio di specifico titolo edilizio, che la richiesta di titolo sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L., ovvero prima del 17/02/2023;
  • nel caso di interventi ricadenti in edilizia libera, per i quali dunque non risulta necessaria la presentazione di un titolo edilizio, farà fede la data di inizio lavori, che deve essere antecedente al 17/02/2023. Nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati entro tale data, è richiesto che sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori, mediante la dimostrazione di versamenti di acconti o, in alternativa, sarà possibile presentare una dichiarazione di atto notorio;
  • per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.;
  • per gli interventi agevolabili a Superbonus, eseguiti da IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle ONLUS, OdV e APS, che risultino già costituite al 17/02/2023;
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 01/04/2009;
  • per gli interventi danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15/09/2022.

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Soggetti fruitori della detrazione

Ogni agevolazione prevede dei potenziali beneficiari che, volendo generalizzare, possono essere così raggruppati:

  • soggetti IRPEF che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento, per praticamente tutte le tipologie di bonus;
  • soggetti IRES che sostengono le spese e che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento, per i Bonus Sisma ed Eco, per le sole parti comuni dei condomini in caso di Superbonus;
  • istituti autonomi case popolari (IACP) o gli enti aventi le medesime finalità e le cooperative (immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica) per i lavori ammessi al Superbonus;
  • ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali o nazionali.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente l'avvio).

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Composizione delle detrazioni

All’interno dello stesso intervento, si possono utilizzare contemporaneamente differenti detrazioni, ma a ciascuna di esse devono essere riferite le corrispondenti voci di spesa relative alle rispettive lavorazioni.
La complessità del sistema degli incentivi previsti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, e le possibili combinazioni che possono scaturire, richiedono una attenta pianificazione iniziale volta a individuare la soluzione ottimale.

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Bonus per gli anni 2023-2024: quali proroghe?

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) - che ha parzialmente modificato le disposizioni introdotte con il Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) - ha introdotto importanti novità relativamente all'orizzonte temporale utile per godere del Super Ecobonus e del Super Sismabonus e le relative aliquote di detrazione applicate.

In merito ai Superbonus, le nuove scadenze sono state articolate in questo modo, a seconda della tipologia di beneficiario e di edificio di partenza:

1) per gli interventi effettuati dai condomini e dai proprietari unici di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, dalle Onlus, dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Associazioni di Volontariato:

  • Nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, qualora:
    1. il titolo autorizzativo dell'intervento (CILA-Superbonus) sia stato protocollato entro il 25 novembre 2022, nel caso la delibera dell'assemblea di condominio che assente l'esecuzione dei lavori si sia tenuta tra il 19 e il 24 novembre
    2. il titolo autorizzativo dell'intervento (CILA-Superbonus) sia stato protocollato entro il 31 dicembre 2022, nel caso la delibera dell'assemblea di condominio che assente l'esecuzione dei lavori si sia tenuta entro il 18 novembre;
  • nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (fatte salve le eccezioni di cui al punto precedente);
  • nella misura del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024;
  • nella misura del 65% per le spese sostenute nell'anno 2025.

2) per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, la detrazione si applica:

  • nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
  • nella misura del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, esclusivamente nel caso di interventi avviati nell'anno 2023 da contribuenti che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 € e riferiti a sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

3) per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché per gli interventi realizzati dagli IACP o enti assimilabili, viene garantita l'applicazione dell'aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

4) per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è prevista l'applicazione dell'aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute fino 31 dicembre 2025 riferibili ad interventi di cui al Superbonus.
In merito agli altri bonus edilizi, rimangono confermate le scadenze già note, ad eccezione della proroga del Bonus Barriere Architettoniche. In particolare:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus 50-85%) effettuati su edifici esistenti è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus 50-85%) degli edifici previsto dai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus Ristrutturazione 50%) di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • per gli interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (di cui all'art. 119- ter del Decreto Rilancio e ss.mm.ii.) è applicabile l'aliquota di detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (tale scadenza è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023);
  • per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (Bonus Verde), è riconosciuta la maturazione di un credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Di seguito tabella riassuntiva delle proroghe:

BONUSALIQUOTA e PROROGA
SUPERECOBONUS 

superecobonus
super-sisma-bonus

Condomini, Unici Proprietari Edifici fino a 4 u.i., IACP, ONLUS, OdV e APS
110% Fino al 31/12/2023 se:
- protocollo CILAS entro il 25/11/22 e delibera assembleare tra 19 e 24/11/22
- protocollo CILAS entro il 31/12/22 e delibera assembleare entro il 18/11/22
90% Fino al 31/12/2023 nei casi in cui non si applica l'aliquota del 110%
70% Anno 2024
65% Anno 2025

Persone fisiche
110% Fino al 30/09/2023 se al 30/09/2022 è stato realizzato almeno il 30% dell'intervento
90% Fino al 31/12/2023, con reddito < 15.000 € e solo per prime case

IACP e Cooperative
110% Fino al 31/12/2023, se al 30/06/2023 è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento

ECOBONUS

ecobonus
50-80% fino al 31 dicembre 2024
SISMABONUS

sisma-bonus
50-85% fino al 31 dicembre 2024
BONUS RISTRUTTURAZIONE

bonus-ristrutturazione
50% fino al 31 dicembre 2024
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

bonus-facciate-new
75% fino al 31 dicembre 2025
BONUS VERDE
Oggetto vettoriale avanzato
36% fino al 31 dicembre 2024

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